Ventimiglia, annullamento cartelle fino a 1000 euro: il Comune ha deciso sulla pace fiscale 2023

Stralcio delle cartelle esattoriali con importo fino a 1.000 euro? Il comune di Ventimiglia dice no

I debiti nei confronti dei Comuni non possono essere inclusi nello stralcio se le giunte comunali hanno deliberato la non adesione allo stralcio delle cartelle, anche se di importo inferiore ai 1.000 euro.

Relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 quindi a Ventimiglia non si avrà la cancellazione.

Quindi niente pace fiscale 2023 per il Comune di Ventimiglia.

CITTÀ DI VENTIMIGLIA

(PROVINCIA DI IMPERIA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 1 del 26/01/2023

OGGETTO: ANNULLAMENTO AUTOMATICO DEI DEBITI DI IMPORTO RESIDUO FINO A MILLE EURO RISULTANTI DAI SINGOLI CARICHI AFFIDATI AGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE DAL 1° GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2015. ESERCIZIO DELL’OPZIONE DI NON APPLICAZIONE DELLA MISURA DI STRALCIO AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 229, DELLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.

L’anno duemilaventitre addì ventisei del mese di Gennaio alle ore 17:30 nella sede comunale di Piazza della Libertà 3,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Samuele De Lucia
con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

assistito dal Segretario Generale Dott.ssa Cristina Bloise il quale provvede alla redazione del seguente verbale;

PREMESSO CHE il Presidente della Repubblica con decreto del 13/07/2022, viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell’ente, da dieci consiglieri su sedici assegnati all’ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, su proposta del Ministro dell’Interno, ha sciolto il Consiglio Comunale di Ventimiglia e nominato Commissario Straordinario il dott. Samuele De Lucia;

Casella di testo: Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

PREMESSO, inoltre, che:

la L. 29 dicembre 2022, n. 197, recante Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, definisce una serie di misure di definizione agevolata e di stralcio dei carichi iscritti a ruolo di ampia portata, comprendente i ruoli affidati agli agenti della riscossione dai comuni fin dall’anno 2000;

le disposizioni comprese nei commi 222-229 dell’articolo 1 della medesima legge disciplinano la misura di annullamento automatico dei debiti fino a mille euro e che, in particolare, il comma 222 così dispone: “Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali”;

le disposizioni del comma 227 declinano la misura dello stralcio in forma parziale per gli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali stabilendo che “relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l’annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti. “;

– le disposizioni del comma 228, relativamente alle sanzioni amministrative degli enti diversi dalle amministrazioni statali e dalle agenzie fiscali, comprese quelle per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali, stabiliscono che “le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all’articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l’annullamento automatico di cui al comma 222 non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute. “;

VISTO il comma 229 dell’articolo 1 della medesima legge, che riconosce ai comuni la facoltà di neutralizzare l’applicazione dello stralcio con provvedimento da adottare entro il 31 gennaio 2023 e che testualmente recita: “Gli enti creditori di cui al comma 227 possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all’agente della

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riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell’adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. “;

PRECISATO che per agenti della riscossione, a cui sono stati affidati i carichi dall’anno 2000 e per i quali i commi 222-229 della legge di bilancio n°197/2022 prevedono la definizione agevolata e lo stralcio, si intende l’agente nazionale della riscossione (attualmente Agenzia delle Entrate —Riscossione) e non i soggetti di cui all’art. 52 comma 5 lettera b) del D. Lgs. n° 446/97;

CONSIDERATO che:

dalle risultanze contabili disponibili nell’area riservata dell’agente della riscossione “Agenzia delle Entrate — Riscossione”, emerge che il Comune di VENTIMIGLIA presenta dei carichi iscritti a ruolo nel periodo oggetto di stralcio, potenzialmente soggetti all’annullamento parziale;

l’ente non intende applicare la suddetta misura relativamente ai propri carichi affidati agli agenti della riscossione in considerazione del potenziale impatto negativo che potrebbe produrre sulle risultanze di incasso annullando titoli non ancora prescritti, ricompresi nelle procedure coattive di riscossione tuttora in corso nei confronti dei debitori che non hanno proceduto al versamento di quanto dovuto, fino a neutralizzare ogni possibilità di incasso;

la suddetta misura determinerebbe un pregiudizio agli equilibri finanziari dell’Ente ed effetti negativi sul risultato di amministrazione, solo parzialmente compensabili con la facoltà concessa dal comma 252 dell’art. 1 della L. 197/2022 (adattare in base alla specifica situazione);

RITENUTO di inibire la procedura automatica disciplinata dai sopra descritti commi 227 e 228 dell’articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 229 della medesima norma, al fine di neutralizzare i potenziali effetti negativi che potrebbe produrre la misura di stralcio parziale;

VISTO l’art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare generale degli enti locali in materia di entrate;

VISTI:

– l’articolo 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

l’articolo 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell’art. 151, comma 1, sopra richiamato;

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RICHIAMATO altresì l’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che: “a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;

VISTO il Decreto Legislativo — 18/08/2000, n. 267 — Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali;

VISTO il vigente Statuto dell’Ente;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. 267/00, alla presente allegati, espressi per la regolarità tecnica e per la regolarità contabile dal Dirigente dell’Area Amministrativa Finanziaria;

DELIBERA

  1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
  2. DI AVVALERSI della facoltà prevista dal comma 229 dell’articolo 1 della L. 29 dicembre 2022, n. 197 di non applicare le disposizioni del comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228 dell’articolo 1 della Legge 197/2022, relative allo stralcio parziale dei debiti fino a mille euro iscritti in carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015;
  3. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga comunicato entro il 31 gennaio 2023 all’agente della riscossione con le modalità indicate dal medesimo e pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune;
  4. DI TRASMETTERE, a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del D.lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

Casella di testo: Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa4

Casella di testo: Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa5) DI PROCEDERE alla pubblicazione della presente delibera nel rispetto delle disposizioni del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SUCCESSIVAMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE STANTE l’urgenza di provvedere vista l’approssimarsi della scadenza;

VISTO l’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile (art. 134 co. 4 del TUEL).

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE                                  IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Cristina Bloise / ArubaPEC S.p.A.                                       Dott. Samuele DE LUCIA