Contributi 2022 per le abitazioni in locazione a Ventimiglia

Contributi per le abitazioni in locazione a Ventimiglia

Procedure e le modalità per l’erogazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di
cui all’articolo 11 della legge 1998 n. 431

Per accedere alla graduatoria di Fondo Nazionale per il Sostegno alla Locazione

Possono beneficiare dei contributi i conduttori di alloggi in locazione, titolari di un contratto di
locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato e non stipulato tra parenti o affini entro
il 2° grado.

La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda,
purché il richiedente dimostri, prima della formazione dell’elenco comunale degli ammessi a
contributo, di aver inoltrato richiesta di registrazione del contratto al competente ufficio e di aver
versato la relativa imposta.

Il contratto d’affitto deve essere intestato esclusivamente al richiedente o ad un componente
maggiorenne del suo nucleo famigliare con lui residente, riferirsi ad alloggi siti in Liguria, in locazione
sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale).

Sono ammessi i contratti per i quali è pendente presso il tribunale lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l’indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente agli alloggi di edilizia residenziale pubblica
locati secondo la normativa regionale. Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a
canoni il cui importo contrattuale risulti superiore a € 8.400,00.

Per poter beneficiare dei contributi, i richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea
ovvero
cittadinanza di uno Stato non aderente all’Unione Europea, essendo in regola con le vigenti norme
in materia di immigrazione;
b) residenza anagrafica nell’alloggio in locazione, all’interno del Comune cui si riferisce il bando di
concorso;
c) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non
inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna superiore ai
110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
d) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso
o abitazione nell’ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla DGR n. 613 del 25/07/2018 (nuovi indirizzi e
criteri per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), fatto salvo il
caso in cui l’alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che
dichiari l’inagibilità ovvero l’inabitabilità dell’alloggio;
e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso
ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui
valore complessivo di riferimento, ai fini dell’applicazione della vigente imposta sugli immobili, sia
superiore a quello corrispondente al valore medio degli alloggi di ERP (calcolato dalla competente
A.R.T.E.) presenti nel bacino d’utenza dove è localizzato il Comune di Ventimiglia (€ 75.279,00 );
f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell’assegnazione in proprietà,
immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con
finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che
l’alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
g) valore dell’ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) del nucleo familiare, non superiore a
€ 16.700,00=, ovvero non superiore a € 35.000,00= e in presenza di una perdita del proprio reddito
IRPEF rispetto all’anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell’emergenza COVID-19;
h) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare – nell’annualità precedente alla presentazione
della domanda di contributo – dell’onere relativo al canone di locazione risultante da idonea
documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

I requisiti suddetti – posseduti alla data della pubblicazione del bando comunale – sono dichiarati
dall’interessato nella domanda di accesso al contributo, redatta sull’apposito modello allegato al
bando medesimo, ai sensi degli articoli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. La riduzione del reddito di cui alla lettera g) – stante il protrarsi
dell’emergenza epidemiologica – può essere certificata attraverso l’ISEE corrente o, in alternativa,
mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2021/2020.

Il bando comunale nella versione integrale:

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